CONTROLLI E RILIEVI SULL’AMMINISTRAZIONE
Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe
ESCLUSIONE DELL’OBBLIGO DI COSTITUZIONE DELL’OIV PER GLI ORDINI PROFESSIONALI
Secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 31.08.2013, n. 101 conv. in Legge 30 ottobre 2013, n. 125 – Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, gli Ordini professionali non sono tenuti a mappare il ciclo della gestione delle performance, né a dotarsi dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).
La norma dispone che: “Gli Ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell’articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell’articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica“.
L’assolvimento degli obblighi di pubblicazione è affidato al RPCT.
Attestazione dell’OIV (Organismi indipendenti di valutazione) o di altra struttura analoga nell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione:
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