Libera professione
Come richiedere l’Autorizzazione alla Pubblicità Sanitaria
La recente Legge 30/12/2018 n. 145 sul Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,entrata in vigore il 1°gennaio 2019, ha emanato nuove norme in materia di pubblicità sanitaria. Nello specifico si riporta il testo dell’art. 1 commi 525 e 536.
Art. 1 – Comma 525
Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all’articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all’arti-colo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto a una corretta informazione sanitaria.
Art. 1 – Comma 536
In caso di violazione delle disposizioni sulle comunicazioni informative sanitarie di cui al comma 525, gli ordini professionali sanitari territoriali, anche su segnalazione delle rispettive Federazioni, procedono in via disciplinare nei confronti dei professionisti o delle società iscritti e segnalano tali violazioni all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza. Tutte le strutture sanitarie private di cura sono tenute a dotarsi di un direttore sanitario iscritto all’albo dell’ordine territoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Di conseguenza dal 2019:
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- sono vietati messaggi di natura promozionale o suggestiva;
- gli Ordini devono procedere in via disciplinare, anche su segnalazione della Federazione, nei confronti degli iscritti contravventori con ulteriore obbligo di segnalazione all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Come cessare la libera professione
Al fine di mantenere aggiornato l’elenco degli iscritti all’ Ordine che esercitano la libera professione, è necessario che il professionista, nel momento in cui cessi l’attività libera professionale, ne dia comunicazione all’Ordine, attraverso la compilazione e la consegna del Modulo B: notifica termine libera professione.
N.B. Si ricorda che il professionista ha anche l’obbligo di comunicare a ENPAPI la cessazione dell’attività libero professionale; si rimanda al sito dell’ENPAPI per le modalità di iscrizione (www.enpapi.it).
Modulistica: